CONSUMATORI: ASSICURAZIONI, "ISTRUZIONI PER L'USO"
Consigli per stipulare una polizza Rc auto
Per stipulare la polizza Rc auto più conveniente e adatta alle proprie necessità, è utile conoscere le voci più importanti che compongono un contratto d’assicurazione, ed essere consapevoli dei propri diritti.
Per prima cosa, ricordatevi di confrontare sul nostro sito le tariffe assicurative più economiche e adatte al vostro profilo.
Occorre poi ricordare che tutte le compagnie sono tenute a fornire preventivi personalizzati e gratuiti, validi fino a 60 giorni dall’emissione.
Il cliente ha il diritto di stipulare la sola RC auto, che è obbligatoria per legge, quindi eventuali altre coperture extra, come la polizza incendio – furto, non sono obbligatorie. I contratti assicurativi possono avere diverse forme tariffarie, la più comune è la bonus/malus, che prevede che il premio, ad ogni scadenza di contratto, diminuisca oppure aumenti in base a eventuali sinistri causati.
Le polizze con franchigia, invece, stabiliscono che in caso di incidente sia l’assicurato a pagare una parte del risarcimento liquidato dalla compagnia. È possibile scegliere di applicare alla propria polizza entrambe le formule.
Altra voce importante di ogni contratto è il massimale, l’importo massimo che la compagnia sarà tenuta a pagare a terzi in caso di incidente. Attualmente il massimale minimo garantito è fissato a 774.685,35 euro, cifra che si può comunque alzare, e che è comunque destinata a raggiungere la quota di 5 milioni secondo una direttiva UE.
Prima di stipulare un contratto d’assicurazione, occorre riservare un’attenzione particolare alle clausole d’esclusione, che determinano i casi nei quali la compagnia, risarciti i danni a terzi, può rivalersi sull’assicurato. Accade ad esempio per guida senza patente o con patente scaduta, sotto l’effetto di alcool o di stupefacenti, o per la violazione di regole imposte dal contratto. Queste clausole sono a discrezione delle singole compagnie, che possono rinunciarvi a fronte di premi più elevati (in media fra il +5 e il +15% a seconda del tipo di esclusione).
In vista della scadenza di un contratto, la compagnia deve comunicare l’importo del premio a domicilio 60 giorni prima della scadenza, oppure segnalarlo in agenzia, presso la quale quindi il contraente si dovrà recare. In caso di ritardo o di mancata comunicazione, l’assicurato avrà diritto al rinnovo della pratica con la stessa tariffa dell’anno precedente.
Nel caso in cui si voglia invece revocare una polizza dotata della clausola del tacito rinnovo, occorre inviare una disdetta entro 15 giorni dalla data della scadenza (come ha stabilito il nuovo Codice delle assicurazioni entrato in vigore questo mese), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via fax. La disdetta è invece valida fino ad un giorno prima della scadenza nel caso in cui la compagnia chieda incrementi superiori al tasso programmato di inflazione.
Chi acquista la seconda auto, può richiedere una nuova polizza alla propria compagnia con la possibilità di ottenere una classe di merito più favorevole rispetto alla 14 di ingresso.
A cura dell’Ufficio del Difensore dell’Assicurato – A.N.D.C.I. Associazione Nazionale Difensori Civici d’Italia.
Come districarsi nella giungla Rc-auto
Come compilare correttamente il Cid
In caso di incidente, è fondamentale sapere come deve essere compilato il Cid (Modulo Blu), l'unico modello di denuncia riconosciuto ufficialmente dalla Legge (Art. 5 Legge 39/77).
E' necessario compilare il modulo in ogni sua parte, descrivendo dettagliatamente i danni visibili subiti dai veicoli e accertando la generalità degli eventuali feriti. Quando i conducenti sono concordi sulla dinamica dei fatti, dovranno apporre entrambi la propria firma, che renderà operativa la procedura di Indennizzo Diretto, così che in tempi brevi l'indennizzo spettante ad ognuno sia elargito dalla propria compagnia. Ogni conducente dovrà poi possedere il Cid compilato in due copie. Nel caso in cui i conducenti non fossero d'accordo sulla dinamica dei fatti, il modulo può essere compilato singolarmente. Ma attenzione: il . Come ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione,
Consigli per stipulare una polizza Rc auto
Per stipulare la polizza Rc auto più conveniente e adatta alle proprie necessità, è utile conoscere le voci più importanti che compongono un contratto d'assicurazione, ed essere consapevoli dei propri diritti.
Per prima cosa, ricordatevi di confrontare sul nostro sito le tariffe assicurative più economiche e adatte al vostro profilo.
Occorre poi ricordare che tutte le compagnie sono tenute a fornire preventivi personalizzati e gratuiti, validi fino a 60 giorni dall'emissione.
Il cliente ha il diritto di stipulare la sola RC auto, che è obbligatoria per legge, quindi eventuali altre coperture extra, come la polizza incendio - furto, non sono obbligatorie. I contratti assicurativi possono avere diverse forme tariffarie, la più comune è la bonus/malus, che prevede che il premio, ad ogni scadenza di contratto, diminuisca oppure aumenti in base a eventuali sinistri causati.
Le polizze con franchigia, invece, stabiliscono che in caso di incidente sia l'assicurato a pagare una parte del risarcimento liquidato dalla compagnia. È possibile scegliere di applicare alla propria polizza entrambe le formule.
Altra voce importante di ogni contratto è il massimale, l'importo massimo che la compagnia sarà tenuta a pagare a terzi in caso di incidente. Attualmente il massimale minimo garantito è fissato a 774.685,35 euro, cifra che si può comunque alzare, e che è comunque destinata a raggiungere la quota di 5 milioni secondo una direttiva UE.
Prima di stipulare un contratto d'assicurazione, occorre riservare un'attenzione particolare alle clausole d'esclusione, che determinano i casi nei quali la compagnia, risarciti i danni a terzi, può rivalersi sull'assicurato. Accade ad esempio per guida senza patente o con patente scaduta, sotto l'effetto di alcool o di stupefacenti, o per la violazione di regole imposte dal contratto. Queste clausole sono a discrezione delle singole compagnie, che possono rinunciarvi a fronte di premi più elevati (in media fra il +5 e il +15% a seconda del tipo di esclusione).
In vista della scadenza di un contratto, la compagnia deve comunicare l'importo del premio a domicilio 60 giorni prima della scadenza, oppure segnalarlo in agenzia, presso la quale quindi il contraente si dovrà recare. In caso di ritardo o di mancata comunicazione, l'assicurato avrà diritto al rinnovo della pratica con la stessa tariffa dell'anno precedente.
Nel caso in cui si voglia invece revocare una polizza dotata della clausola del tacito rinnovo, occorre inviare una disdetta entro 15 giorni dalla data della scadenza (come ha stabilito il nuovo Codice delle assicurazioni entrato in vigore questo mese), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via fax. La disdetta è invece valida fino ad un giorno prima della scadenza nel caso in cui la compagnia chieda incrementi superiori al tasso programmato di inflazione.
Chi acquista la seconda auto, può richiedere una nuova polizza alla propria compagnia con la possibilità di ottenere una classe di merito più favorevole rispetto alla 14 di ingresso.
Cosa sapere su "L'attestato di rischio"
L'attestato di rischio è il documento che indica il numero dei sinistri
denunciati negli ultimi cinque anni e la classe di merito a cui deve essere
assegnato l'assicurato per l'anno successivo: è rilasciato dalla compagnia
al contraente in occasione di ogni scadenza del contratto.
Oltre a ciò, l'attestato di rischio deve contenere:
* la denominazione dell'assicuratore
* il nome del contraente
* il numero del contratto
* la formula tariffaria
* la data di scadenza della polizza
* la firma dell'assicuratore
I sinistri sono sia quelli denunciati e pagati dall'assicurazione sia
quelli posti a riserva quelli cioè non ancora pagati. Qualora poi un
sinistro posto a riserva non abbia alcun seguito e, quindi, la compagnia
non abbia pagato alcunché, per l'anno successivo l'assicurato dovrà essere
assegnato alla classe di merito cui avrebbe avuto diritto se il sinistro
non fosse avvenuto, restituendogli anche la differenza di premio pagata in
più.
L'attestato di rischio deve essere rilasciato dall'assicuratore in
occasione di ciascuna scadenza annuale, mettendolo a disposizione del
contraente presso l'agenzia almeno 3 giorni non festivi prima di quello di
scadenza della polizza.
Nel caso di polizze vendute a distanza, vale a dire via internet o
telefono,senza tacito rinnovo, l'impresa è tenuta ad inviare l'attestato di
rischio al domicilio indicato dal contraente e ciò anche in caso di assenza
di esplicita richiesta dell'interessato.
L'attestato di rischio conserva validità per 3 mesi: ciò significa che
l'assicurato dovrà stipulare un nuovo contratto d'assicurazione entro 3
mesi dal rilascio per poter godere della classe di merito maturata.
Tuttavia decorso questo periodo di tempo, l'assicurato può, sino al termine
massimo di un anno dalla scadenza del precedente contratto, mantenere la
classe di merito acquisita purchè dichiari di non aver circolato nel
periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
In caso contrario o se la stipula avviene dopo più di un anno dalla
scadenza , il contratto sarà assegnato alla classe di ingresso prevista
dalla compagnia.
Vademecum contro le truffe assicurative1) Se la Compagnia assicuratrice si rifiuta di stipulare la polizza
Rc auto: denunciare l'accaduto a: Ania - Isvap - Autorità Antitrust,
e per conoscenza alla Compagnia interessata e all'Agente, chiedendo
sanzioni amministrative a carico del soggetto.
2) Se viene richiesta per la stipula della Polizza Rc auto la contemporanea
stipula di altra polizza aggiuntiva (tranne che non si tratti di accedere
a convenzione in cui il fatto sia esplicitamente previsto nelle condizioni
generali): denunciare l'accaduto alle Forze di Polizia e all'Autorità
Giudiziaria essendoci elementi per procedere per il reato di tentata
estorsione (possibilmente non allarmare il soggetto dichiarandosi
astrattamente disponibili ad accedere alla richiesta in modo da non
compromettere il corso delle indagini).
3) Se viene proposta una tariffa particolarmente scontata in cambio
di un "sotto banco": denunciare l'accaduto alle Forze di Polizia e
all'Autorità Giudiziaria essendoci elementi per il reato di truffa
in danno della Compagnia, falso ed altri possibili reati anche in
danno dell'assicurato che potrebbe trovarsi, in caso di incidente,
senza una reale copertura assicurativa.
4) Se viene offerta una classe di merito più bassa di quella effettiva:
rifiutare la proposta e denunciare il fatto alla Direzione della Compagnia,
alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria in quanto è presumibile
che l'assicuratore si avvalga di falsi attestati di rischio consumando
una truffa in danno della Compagnia e un falso in scrittura privata.
5) Se in costanza di blocco delle tariffe (valevole per l'anno in
corso e solo se non si cambia Compagnia), viene chiesto un prezzo
maggiore di quello pagato lo scorso anno: denunciare il fatto alle
Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria e, per conoscenza, all'Ania
e a11'Isvap, d presumibile un reato di tentata truffa in danno dell'assicurato.
N.B. nel decreto-legge 28 marzo 2000, n.70 ("blocco tariffe" ndr)
l'art.5 recita che "cessati gli effetti delle disposizioni... ...in
caso di incrementi tariffari (proposti successivamente dalle compagnie,ndr)
...superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può
risolvere il contratto mediante semplice comunicazione (anche successivamente
alla scadenza in questo caso non si applica all'assicurato il termine
di tolleranza previsto dall'atr.1901, 2comma, c.c.-15 giorni,ndr-).
6) Se la Compagnia notifica lo scatto di due classi del Bonus/Malus
per un incidente che non è mai avvenuto prima della sentenza del Giudice
di Pace di condanna al risarcimento: denunciare l'inesistenza del
sinistro alle Forze di Polizia e, con la ricevuta della denuncia,
richiedere alla Compagnia l'annullamento dell'au- mento di classe
sino alla determinazione del giudice (già alcune Conpagnie automaticamente
accettano tale richiesta).
7) Nel caso precedente appare opportuno seguire direttamente la fase
del giudizio innanzi al Giudice di Pace fornendo ai legali della Compagnia
eventuali testimonianze a favore della tesi difensiva che possano
con- futare la presenza dell'autovettura nel luogo indicato del sinistro.
8) Denunciare alle Direzioni delle Compagnie, all'Ania e all'Isvap
atteg- giamenti sconvenienti o provocatori dei periti o dei liquidatori
che sot- tendano come il sinistro in toto, o l'entità del risarcimento
richiesto, siano da sottostimare perchè "tanto sono tutte truffe".
Si consiglia di non "oscurare" il contrassegno di assicurazione per
evitare tentativi di truffa: tale condotta, infatti, è contraria al
codice della strada (art.181)che commina sanzioni amministrative fino
a lire 150.000 per mancata esposizione.
Alcuni riferimenti:
-
Via della Frezza, 70 - 0O186 Roma
-
(Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) Via del Quirinale,
21 - O0187 Roma
- ANTIRUST Via Liguria. 26 - 00187 Roma Rc auto: attenzione
alle compagnie fantasma
AssicuraEconomia ricorda che sul mercato delle tariffe Rc auto,
c’è il rischio di imbattersi in compagnie non autorizzate
a svolgere attività assicurativa in Italia.
Ecco alcune società “fantasma” segnalate dall’Isvap,
l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni:
·Link assicurazioni
·Nuova Assitalia spa
·Alians assicurazione
·Marketrends Insurance
·Europa Insurance
·Royal adriatico (Royal adriatica)
·Chubb Insurance Company S.A..
·Proodeftiki A.E.A.Z. con sede in Atene – Grecia
Stipulare una polizza con queste compagnie è come non essere
assicurati: non solo non si è coperti in caso di incidente,
ma dato che l’Rc auto è obbligatoria per legge si rischia
il sequestro del veicolo e una sanzione fino a 2.427,35 euro.
Si raccomanda di verificare preventivamente che i contratti Rc
auto siano emessi da imprese autorizzate, il cui elenco è
disponibile sul sito
Cosa fare se la macchina è stata danneggiata da un’alluvione
Le associazioni dei consumatori ricordano agli automobilisti che,
se nell’assicurazione hanno sottoscritto anche la copertura
per il cosiddetto danno da “grandine”, possono chiedere
il risarcimento anche per la perdita o il danneggiamento della macchina
dovuto all’alluvione. Infatti, nel contratto la grandine è
definita “evento naturale” o “evento atmosferico”,
quindi sono inclusi anche i danni da allagamenti e alluvioni. Gli
assicurati però spesso non lo sanno e non chiedono il risarcimento.
Le normali coperture assicurative invece - che oltre a RC Auto, includono
furto, incendio, atti vandalici o soccorso stradale - non danno diritto
al risarcimento del danno per alluvione da parte della compagnia.
Consigli sulle polizze vita
Secondo le Associazioni dei Consumatori, nel momento in cui si
stipula una polizza vita, sarebbe bene ricordare questi consigli:
- evitare di modificare la polizza durante il decorso della stessa;
- portare a termine una polizza vita o integrativa pensionistica
senza interrompere il pagamento delle rate e, anzi, pagando regolarmente
le rate entro le scadenze;
- evitare di aumentare il premio da pagare se nella polizza non
è previsto l’adeguamento automatico del premio;
- evitare di chiedere il blocco dell’adeguamento del premio
se è previsto l’adeguamento automatico;
- evitare di chiedere prestiti sul capitale di polizza se non negli
ultimi due o tre anni di contratto.
Riscattare anticipatamente una polizza vita, specie nei primi anni
dalla stipulazione è una operazione molto penalizzante dal
punto di vista economico. Sarebbe meglio, se proprio non si hanno
i soldi necessari, sospendere i pagamenti senza chiedere il riscatto
della polizza che, per la parte relativa ai premi già versati,
andrà a scadere con la naturale durata del contratto, continuando
anche a rivalutarsi.
Per quanto riguarda la sospensione delle rate, se vengono sospesi
i pagamenti e la polizza viene riscattata alla fine del terzo anno
si perde circa il 50 per cento di quanto pagato. Se invece i pagamenti
dei premi sono interrotti dopo la metà degli anni di durata
della polizza, l’utente che la riscatta riceve quanto ha versato,
ma senza interessi, lucrati dalla compagnia.
Alla scadenza della polizza, viene effettuata una trattenuta fiscale
sulla differenza tra quanto pagato e quanto percepito, che è
variabile secondo la durata della polizza. I premi pagati si possono
comunque detrarre nella dichiarazione dei redditi fino a un certo
limite da scalare direttamente sull’imposta IRPEF.
Si consiglia infine di rivolgersi ad un professionista, preferendo
la polizza “caso morte” per salvaguardare la famiglia
da difficoltà economiche e, per la parte previdenziale, preferendo
la forma a “premio unico”. In questo modo, ogni anno
si stabilisce la cifra che si ha a disposizione per la durata desiderata,
che diminuisce ogni anno. Questa è la polizza più
conveniente perché i caricamenti (spese generali della compagnia
addebitate all’assicurato) sono molto più bassi e pertanto
l’accantonamento è più elevato.
Assicurazione casalinghe: scade il 31 gennaio il termine per l’iscrizione
all’Inail
Sta per scadere il termine per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni domestici, istituita dalla legge 3 dicembre
1999, n. 493. Il premio di 12,91 euro dovrà essere versato
all’Inail entro il 31 gennaio esclusivamente presso gli uffici
postali, diffidando di chiunque si presenti a domicilio per la riscossione.
Devono assicurarsi le persone che svolgono attività domestica
(anche pensionati) che hanno queste caratteristiche:
- età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti
la famiglia e dell’ambiente in cui dimora;
- non sono legati da vincoli di subordinazione;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono
cioè altre attività per le quali sussiste obbligo
di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.
E’ esentato dal pagamento chi al momento dell’iscrizione
autocertifichi di non raggiungere un reddito complessivo lordo fino
a 4.648,11 euro o fa parte di un nucleo familiare il cui reddito
complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro.
Nel 2002 si sono assicurate contro gli infortuni domestici circa
due milioni di persone, di cui 200.000 esentate dal pagamento del
premio, che sarà quindi a carico dello Stato.
Tutte le informazioni sull’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni domestici si possono trovare sul sito
Conciliazione: alla Camera di commercio di Firenze uno sportello
per il settore assicurativo
Uno sportello di conciliazione specializzato nel settore delle
assicurazioni, in particolare in tema di responsabilità civile
per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, è stato
attivato nel giugno scorso dalla Camera di commercio di Firenze.
L’obiettivo è incentivare strumenti extragiudiziali
di risoluzione delle controversie tra imprese assicuratrici e consumatori
o utenti, in un settore caratterizzato da problematiche complesse
e da un alto numero di contenziosi. Costi contenuti (fra l’altro,
in caso la controparte non accetti di aderire al tentativo di conciliazione,
il soggetto che l’ha richiesta deve sostenere solo la spesa
di euro 5.50); tempi ridotti (dai 30 ai 60 giorni); procedure informali,
semplici e riservate; eventuale accordo finale frutto della volontà
delle parti. Sono queste le caratteristiche del procedimento di
conciliazione.
Per i primi due anni, che sono considerati una fase di rodaggio,
la competenza dello sportello sarà limitata, in materia di
assicurazione auto, a controversie riguardanti danni materiali,
senza limiti di valore.
Importante la figura del “rappresentante dei consumatori”,
iscritto in un apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio;
si tratta di un tecnico esperto in materia assicurativa e conciliativa
che può assistere o rappresentare il consumatore con costi
contenuti e resi pubblici dalla stessa Camera.
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