LE ASSICURAZIONI SOCIALI
Quali impiegati, non bisogna preoccuparsi delle assicurazioni sociali:
spetta al datore di lavoro regolare gli aspetti essenziali della
questione. Chi costituisce un'impresa, invece, dovrà occuparsene
personalmente. Le assicurazioni sociali sono perlopiù obbligatorie.
Riassumendo, ecco le principali assicurazioni e prestazioni:
(AVS) : per coloro che sono in pensione e quindi non ricevono più
uno stipendio, l'AVS versa una rendita che rappresenta il reddito
minimo garantito. I vedovi, gli orfani, ossia i "superstiti",
perdono il loro reddito venendo a mancare il salario della persona
deceduta. Una rendita vedovile o per orfani costituisce un sostegno
finanziario minimo. L'AVS è obbligatoria per tutti; è
finanziata dai contributi dei dipendenti ma anche dai poteri pubbilci.
(AD) interviene quando un dipendente perde il suo impiego; durante
un certo periodo gli versa, a titolo sostitutivo, una percentuale
del suo ultimo salario. L'AD è versata unicamente ai dipendenti,
e non ai fondatori, di una ditta individuale o di una società
in nome collettivo. L'assicurazione contro la disoccupazione è
finanziata solidalmente dal dipendente e dal datore di lavoro.
(LPP) è
più conosciuta con il nome di "". Chi va in pensione riceve dalla sua cassa
pensioni un capitale o una rendita che completa la rendita minima
versata dall'AVS. La previdenza professionale è riservata
agli impiegati. I fondatori di una ditta individuale o di una società
in nome collettivo non possono contribuire a questa previdenza professionale.
Essa è finanziata solidalmente dall'impiegato e dal datore
di lavoro.
(LAINF) copre i trattamenti conseguenti a un infortunio. Essa è
obbligatoria per gli impiegati ed è pagata dall'impresa.
Quest'ultima può accollare all'impiegato il pagamento completo
o parziale del premio per gli infortuni non professionali. I fondatori
di una ditta individuale o di una società in nome collettivo
devono stipulare un'assicurazione privata contro gli infortuni.
L'assicurazione più conosciuta in questo campo è l'INSAI
(Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni).
Alcune società non possono scegliere liberamente un assicuratore
ma devono affiliarsi obbligatoriamente all'INSAI.
(AI) si occupa delle persone che non sono o non sono più
idonee a lavorare. Ma prima di versare una rendita, l'AI cerca di
reinserire la persona malata o infortunata nel mondo del lavoro.
Soltanto se il tentativo non dà esiti positivi, l'AI versa
una rendita e normalmente altre prestazioni (ad es. una sedia a
rotelle). I contributi all'AI sono obbligatori e sono prelevati
con quelli dell'AVS.
(AM) e l'indennità
per perdita di guadagno (IPG) assicurano le persone soggette all'obbligo
del servizio militare. Se una persona subisce un infortunio quando
si trova in uniforme, l'infortunio è coperto dall'assicurazione
militaire. Quest'ultima esula dal budget federale. L'IPG, invece,
copre parzialmente la perdita di guadagno subita da chi effettua
il servizio militare. I contributi all'IPG sono obbligatori e sono
prelevati contemporaneamente ai contributi all'AVS. |