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PENSIONI
FISCO E FONDI PENSIONE

Contributi: dal 1 gennaio 2001 e’ stato ampliato l’ammontare dei contributi fiscalmente deducibili con il limite del 12% del reddito annuo con un “tetto” di 5164,57 euro.
Si tratta di un aumento sia di tipo quantitativo (rappresentando in sostanza un raddoppio dei limiti massimi di deduzione precedentemente ammessi) che qualitativo, insistendo la deduzione sul reddito complessivo e non più solo sui redditi di lavoro (dipendente, autonomo o d’impresa). Il tetto dei 5164,57 euro è “pieno” per i lavoratori autonomi mentre è opportuno invece operare alcune specificazioni per quel che riguarda i lavoratori dipendenti. In primo luogo va infatti considerato come i 10 milioni rappresentino una sorta di “bonus” individuale, in cui confluiscono anche i contributi dal datore di lavoro ed eventuali premi versati per polizze vita (a contenuto strettamente previdenziale).
Va ancora sottolineato come nel caso di redditi di lavoro dipendente si pone la condizione per cui, limitatamente a tali redditi, per fruire della deduzione fiscale debba essere versato un importo della quota del TFR almeno pari al 50% dell’ammontare del contributo di cui si chiede la deduzione. Ne discende che il TFR deve essere versato al fondo pensione cui contrattualmente aderisce l’azienda. Tale condizione non opera invece per gli altri redditi che compongono il reddito complessivo del contribuente.

CATEGORIA IERI OGGI
LAVORATORI AUTONOMI DEDUCIBILITA’ NEI LIMITI DEL 6% DEL REDDITO DI LAVORO CON IL TETTO DI 5 MILIONI DEDUCIBILITA’ NEI LIMITI DEL 12% DEL REDDITO COMPLESSIVO CON IL LIMITE DI 10 MILIONI (5164,57 EURO)
LAVORATORI DIPENDENTI “NUOVI” ISCRITTI DEDUZIONE FISCALE FINO AL 2% DELLA RETRIBUZIONE BASE PER LA DETERMINAZIONE DEL TFR E NON OLTRE £M.2,5

VERSAMENTO DI UN PARI IMPORTO DI TFR ( PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE VERSAMENTO INTEGRALE)

DEDUCIBILITA’ FISCALE NEI LIMITI DEL PLAFOND: 12% DEL REDDITO COMPLESSIVO CON IL LIMITE DI 10 MILIONI ANNUI (NEL PLAFOND RIENTRANO ANCHE I CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO ED EVENTUALI PREMI PER POLIZZE VITA A CONTENUTO PREVIDENZIALE)

VERSAMENTO DI QUOTE DEL TFR PER UN IMPORTO ALMENO PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI

LAVORATORI DIPENDENTI “VECCHI” ISCRITTI” DEDUCBILITA’ ILLIMITATA DEDUCIBILITA’ FISCALE NEI LIMITI DEL PLAFOND

Accumulazione: a tutte le forme di risparmio previdenziale (fondi pensione e polizze vita previdenziali) si applica , ai redditi finanziari annualmente maturati nella gestione , un’imposta sostitutiva nella misura dell’11%.

Prestazioni: va osservato in primo luogo come il capitale o la rendita erogati dalle forme pensionistiche complementari vengono così ripartiti:
- negli importi corrispondenti ai redditi finanziari (già assoggettati a tassazione in fase di accumulo)
- negli importi corrispondenti ai contributi dedotti
I primi non sono più assoggettabili a tassazione, mentre i secondi sono sottoposti a tassazione separata (se in forma capitale) o a tassazione IRPEF quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (se in forma di rendita)
Va però detto che, proprio per rimarcare la funzione complementare dei trattamenti pensionistici integrativi nei confronti della previdenza pubblica, in caso di prestazione sotto forma di capitale si applica una disciplina di favore, solo a condizione però che almeno i 2/3 del montante previdenziale maturato siano trasformati in rendita: in questo caso la tassazione della rendita e della quota di capitale riguarda infatti solo la parte che ha beneficiato della deducibilità (la deduzione dei contributi configura infatti. come già visto, un rinvio della tassazione nel tempo); in caso contrario (capitale per più di un terzo del maturato) la base imponibile è rappresentata dall’intero importo della prestazione erogata, comprensiva dei rendimenti già tassati. Ancora è da sottolineare come nel caso di prestazione in forma capitale, alla tassazione/acconto effettuata dal fondo pensione applicando l’aliquota determinata con i criteri previsti per il TFR, fa seguito la riliquidazione dell’imposta da parte degli Uffici Finanziari sulla base dell’aliquota media IRPEF dei cinque anni precedenti, criterio questo alquanto perequativo in quanto tiene conto del livello di reddito del contribuente in un congruo periodo temporale.
Nel caso infine di prestazioni periodiche (rendite) è prevista anche la tassazione dei rendimenti finanziari conseguiti successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione che sono trattati come redditi di capitale ed assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,50%

  REGIME PREVIGENTE REGIME ATTUALE
RENDITA RENDITA
COSTITUIVA REDDITO ASSIMILATO AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER L’87,5% DELL’AMMONTARE CORRISPOSTO
LA PRESTAZIONE FORMATA DA REDDITI FINANZIARI GIA’ ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’11% E DA CONTRIBUTI NON DEDOTTI E’ ESENTE.
VIENE CONSIDERATA COME REDDITO ASSIMILATO A REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER LA PARTE CORRISPONDENTE AI CONTRIBUTI DEDOTTI
CAPITALE ERA SOGGETTO A TASSAZIONE SEPARATA (aliquota media IRPEF dell’ultimo biennio) ASSOGGETTATO A TASSAZIONE SEPARATA:
(gli Uffici Finanziari possono riliquidare l’imposta effettivamente dovuta facendo riferimento all’aliquota media del contribuente negli ultimi cinque anni)
SE ALMENO I 2/3 DEL MONTANTE MATURATO E’ TRASFORMATO IN RENDITA.
LA BASE IMPONIBILE E’ AL NETTO DEI REDDITI GIA’ ASSOGGETTATI AD IMPOSTA, IN CASO CONTRARIO SI PAGA SULL’INTERO AMMONTARE
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