PENSIONI
FISCO E FONDI PENSIONE :
dal 1 gennaio 2001 e’ stato ampliato l’ammontare dei contributi
fiscalmente deducibili con il limite del 12% del reddito annuo con
un “tetto” di 5164,57 euro.
Si tratta di un aumento sia di tipo quantitativo (rappresentando in
sostanza un raddoppio dei limiti massimi di deduzione precedentemente
ammessi) che qualitativo, insistendo la deduzione sul reddito complessivo
e non più solo sui redditi di lavoro (dipendente, autonomo
o d’impresa). Il tetto dei 5164,57 euro è “pieno”
per i lavoratori autonomi mentre è opportuno invece operare
alcune specificazioni per quel che riguarda i lavoratori dipendenti.
In primo luogo va infatti considerato come i 10 milioni rappresentino
una sorta di “” individuale,
in cui confluiscono anche i contributi dal datore di lavoro ed eventuali
premi versati per polizze vita (a contenuto strettamente previdenziale).
Va ancora sottolineato come nel caso di redditi di lavoro dipendente
si pone la condizione per cui, limitatamente a tali redditi, per fruire
della deduzione fiscale debba essere versato un importo della quota
del TFR almeno pari al 50% dell’ammontare del contributo di
cui si chiede la deduzione. Ne discende che il TFR deve essere versato
al fondo pensione cui contrattualmente aderisce l’azienda. Tale
condizione non opera invece per gli altri redditi che compongono il
reddito complessivo del contribuente.
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| CATEGORIA |
IERI |
OGGI |
| LAVORATORI AUTONOMI |
DEDUCIBILITA’ NEI LIMITI DEL 6% DEL REDDITO
DI LAVORO CON IL TETTO DI 5 MILIONI |
DEDUCIBILITA’ NEI LIMITI DEL 12% DEL REDDITO
COMPLESSIVO CON IL LIMITE DI 10 MILIONI (5164,57 EURO) |
| LAVORATORI DIPENDENTI “NUOVI” ISCRITTI |
DEDUZIONE FISCALE FINO AL
2% DELLA RETRIBUZIONE BASE PER LA DETERMINAZIONE DEL TFR E NON
OLTRE £M.2,5 VERSAMENTO
DI UN PARI IMPORTO DI TFR ( PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE
VERSAMENTO INTEGRALE) |
DEDUCIBILITA’ FISCALE
NEI LIMITI DEL PLAFOND: 12% DEL REDDITO COMPLESSIVO CON IL LIMITE
DI 10 MILIONI ANNUI (NEL PLAFOND RIENTRANO ANCHE I CONTRIBUTI
DEL DATORE DI LAVORO ED EVENTUALI PREMI PER POLIZZE VITA A CONTENUTO
PREVIDENZIALE) VERSAMENTO DI QUOTE DEL
TFR PER UN IMPORTO ALMENO PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI |
| LAVORATORI DIPENDENTI “VECCHI” ISCRITTI” |
DEDUCBILITA’ ILLIMITATA |
DEDUCIBILITA’ FISCALE NEI LIMITI DEL PLAFOND
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: a tutte le forme di
risparmio previdenziale (fondi pensione e polizze vita previdenziali)
si applica , ai redditi finanziari annualmente maturati nella gestione
, un’imposta sostitutiva nella misura dell’11%.
va osservato in primo luogo
come il capitale o la rendita erogati dalle forme pensionistiche
complementari vengono così ripartiti:
negli importi corrispondenti ai redditi
finanziari (già assoggettati a tassazione in fase di accumulo)
negli importi corrispondenti ai contributi
dedotti
I primi non sono più assoggettabili a tassazione, mentre
i secondi sono sottoposti a tassazione separata (se in forma capitale)
o a tassazione IRPEF quali redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente (se in forma di rendita)
Va però detto che, proprio per rimarcare la funzione complementare
dei trattamenti pensionistici integrativi nei confronti della previdenza
pubblica, in caso di prestazione sotto forma di capitale si applica
una disciplina di favore, solo a condizione però che almeno
i 2/3 del montante previdenziale maturato siano trasformati in rendita:
in questo caso la tassazione della rendita e della quota di capitale
riguarda infatti solo la parte che ha beneficiato della deducibilità
(la deduzione dei contributi configura infatti. come già
visto, un rinvio della tassazione nel tempo); in caso contrario
(capitale per più di un terzo del maturato) la base imponibile
è rappresentata dall’intero importo della prestazione
erogata, comprensiva dei rendimenti già tassati. Ancora è
da sottolineare come nel caso di prestazione in forma capitale,
alla tassazione/acconto effettuata dal fondo pensione applicando
l’aliquota determinata con i criteri previsti per il TFR,
fa seguito la riliquidazione dell’imposta da parte degli Uffici
Finanziari sulla base dell’aliquota media IRPEF dei cinque
anni precedenti, criterio questo alquanto perequativo in quanto
tiene conto del livello di reddito del contribuente in un congruo
periodo temporale.
Nel caso infine di prestazioni periodiche (rendite) è prevista
anche la tassazione dei rendimenti finanziari conseguiti successivamente
alla maturazione del diritto alla loro percezione che sono trattati
come redditi di capitale ed assoggettati ad imposta sostitutiva
del 12,50%
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REGIME PREVIGENTE |
REGIME ATTUALE |
| RENDITA |
RENDITA
COSTITUIVA REDDITO ASSIMILATO AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
PER L’87,5% DELL’AMMONTARE CORRISPOSTO |
LA PRESTAZIONE FORMATA DA REDDITI FINANZIARI
GIA’ ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’11%
E DA CONTRIBUTI NON DEDOTTI E’ ESENTE.
VIENE CONSIDERATA COME REDDITO ASSIMILATO A REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE PER LA PARTE CORRISPONDENTE AI CONTRIBUTI DEDOTTI
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| CAPITALE |
ERA SOGGETTO A TASSAZIONE SEPARATA (aliquota
media IRPEF dell’ultimo biennio) |
ASSOGGETTATO A TASSAZIONE SEPARATA:
(gli Uffici Finanziari possono riliquidare l’imposta effettivamente
dovuta facendo riferimento all’aliquota media del contribuente
negli ultimi cinque anni)
SE ALMENO I 2/3 DEL MONTANTE MATURATO E’ TRASFORMATO IN
RENDITA.
LA BASE IMPONIBILE E’ AL NETTO DEI REDDITI GIA’
ASSOGGETTATI AD IMPOSTA, IN CASO CONTRARIO SI PAGA SULL’INTERO
AMMONTARE |
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