PENSIONI
LE FASI DI UN FONDO PENSIONE
attraverso la scheda o prospetto
informativo il risparmiatore (prima del dlgs.47/2000 coincideva necessariamente
con lo status di lavoratore) conosce le caratteristiche del fondo
pensione, le politiche d’investimento, le performance passate
e i rischi, i costi (d’entrata, d’uscita, di gestione),
i versamenti e le possibilità di trasferimento, riscatto e
anticipazioni e le modalità di erogazione della pensione integrativa.
L’ingresso del lavoratore al fondo pensione si concretizza attraverso
la compilazione dell’apposita scheda di adesione (o modulo di
sottoscrizione), con la indicazione delle caratteristiche dell’aderente,
le sue scelte in tema di linee di investimento, la contribuzione in
percentuale del reddito. Registrata la adesione, il fondo pensione
“apre” un conto individuale intestato al singolo risparmiatore.
la contribuzione
rappresenta la linfa di funzionamento di un fondo pensione. Nell’adesione
individuale ad un fondo pensione aperto la contribuzione è
decisa dal lavoratore autonomo o dal libero professionista, per i
fondi pensione chiusi le quote di contribuzione sono stabilite dalle
parti istitutive (impresa e sindacato) in sede di contrattazione collettiva
e derivano da tre fonti:
- dal datore di lavoro
- dal lavoratore
- dal TFR (trattamento di fine rapporto)
Il “quantum” di contribuzione è determinato in
genere in misura proporzionale rispetto al reddito annuale. La quota
di TFR prelevata è pari al contributo del dipendente e di quella
a carico del datore di lavoro; per i lavoratori la cui prima occupazione
si sia perfezionata in data successiva al 28 aprile 1993 il versamento
del TFR è integrale.
I contributi versati vengono investiti dal gestore secondo la linea
scelta dal risparmiatore al momento dell’adesione in base alla
triade di considerazioni legata al profilo rischio/rendimento/orizzonte
temporale. In genere il fondo pensione è multicomparto , essendo
cioè strutturato in diverse linee d’ investimento (azionario,
obbligazionario, bilanciato, monetario, a rendimento minimo garantito).
La prestazione finale (quanto percepirò in termini di pensione
integrativa) dipenderà allora essenzialmente dalla capitalizzazione
dei contributi versati.
la normativa prevede o la
conversione del montante individuale in una rendita vitalizia al
100%, o l’ incasso al 50% in unica soluzione e comunque la
conversione in rendita del residuo 50%. Come si trasforma tecnicamente
il montante individuale in pensione? La trasformazione viene fatta
da una compagnia assicurativa con cui il fondo pensione stipula
apposita convenzione, cui viene trasferito il montante quale “prezzo”
(premio unico) per acquistare il flusso di reddito annuo che costituisce
la pensione complementare. L’assicurazione utilizza essenzialmente
tre parametri:
- le tavole demografiche di mortalità (per sesso ed età)
- il tasso tecnico d’interesse (minimo garantito)
- i caricamenti (commissione assicurativa per il servizio di erogazione
della rendita)
Da questi tre elementi si ricava con formula attuariale un coefficiente
tecnico di trasformazione che, moltiplicato per il montante (al
netto della imposizione fiscale), dà la rendita vitalizia
complementare da erogare.
I fondi pensione possono erogare due assegni:
- la pensione complementare di vecchiaia
- la pensione complementare di anzianità
Il lavoratore iscritto al fondo pensione ha diritto alla pensione
complementare di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile
prevista dal regime obbligatorio. Per maturare il diritto alla pensione
complementare di vecchiaia bisogna essere comunque iscritti al fondo
da almeno 5 anni (in caso contrario si può riscattare la
propria posizione alle condizioni stabilite dalla legge e dal fondo).
Per ottenere invece la pensione complementare di anzianità
bisogna aver cessato l’attività lavorativa che comportava
la partecipazione al fondo pensione ; bisogna cioè aver raggiunto
un’età pari a quella stabilita per il pensionamento
di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio diminuita di almeno
10 anni. In ogni caso per avere diritto alla pensione complementare
di anzianità bisognerà comunque vantare almeno 15
anni di iscrizione al fondo pensione.
è possibile riscattare
definitivamente a due condizioni:
- se si smette di lavoratore
- se non sussistono più i requisiti di partecipazione al
fondo stabiliti dalle fonti istitutive
In entrambi i casi il lavoratore può “recuperare”
i contributi versati naturalmente comprensivi del rendimento maturato
fino a quel momento. Le fattispecie concrete sono ad esempio il
licenziamento, il cambiamento di lavoro, la morte, l’ invalidità
permanente, la cessazione dell’attività non per pensionamento.
Va comunque detto come nel caso particolare del venir meno dei requisiti
di partecipazione al fondo il lavoratore , oltre al riscatto, ha
altre due possibilità:
- iscriversi se esiste alla cassa previdenziale del nuovo comparto
produttivo
- aderire ad un fondo aperto
Ne consegue che il fondo pensione è un impegno a lungo termine,
presentando un attenuato grado di liquidità (markeability)considerando
che le quote di partecipazione al fondo non sono liquidabili (vendibili)
sul mercato come si farebbe invece con normali titoli finanziari.
Altro elemento di rigidità è ancora rappresentato
dalla circostanza per cui i lavoratori dipendenti non possono “esigere”
il TFR maturato al termine di ogni rapporto di lavoro ma solamente
a termine della intera carriera lavorativa. Il forte legame lavoratore/fondo
pensione va rinvenuto poi anche nella considerazione per cui sia
andando in pensione che in caso di sospensione del rapporto di lavoro
(e di conseguenza della retribuzione e dei contributi) il lavoratore
resta associato al fondo. Ed ancora , in caso di cassa integrazione
guadagni se si passa da un rapporto di lavoro a tempo pieno ad uno
di tipo parziale, se si è temporaneamente in malattia, non
cambia nulla nel rapporto tra lavoratore e fondo pensione; semplicemente
il contributo versato si riduce in proporzione alla riduzione della
retribuzione annua. In caso poi di mobilità esterna o di
perdita del posto di lavoro se lo si desidera si può mantenere
l’iscrizione al fondo senza versare i contributi. In caso
di morte prima del raggiungimento dell’età pensionabile
il montante accumulato viene ereditato dal coniuge, dai flgli o
dai genitori ( a carico) ovvero da altro beneficiario espressamente
indicato dal lavoratore
dopo un periodo di permanenza
minima di cinque anni (i primi cinque anni di istituzione del fondo,
dopo saranno solo tre) è possibile trasferire la propria
posizione pensionistica ad altro fondo pensione. E’ importante
sottolineare come il trasferimento da fondo a fondo è fiscalmente
neutrale (portabiliry). Il trasferimento riguarda l’intera
posizione individuale e non solamente le quote maturate per effetto
del trasferimento del TFR e del contributo del lavoratore.
l’istituto dell’
anticipazione su fondo pensione deriva dall’anticipazione
sul TFR prevista dall’art.2120 cc così come modificato
dalla legge 297 dell’82. Nella normativa originaria sui fondi
pensione si prevedeva infatti che fosse possibile chiedere anticipazioni
sulla sola quota di TFR “a fondo pensione”, dopo che
fossero trascorsi almeno 8 anni per far fronte a spese sanitarie
o per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli
documentato da atto notarile. Nel ’99 con la legge n.133 oltre
a questi due casi sono stati aggiunti gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione della casa stessa, in pratica tutte quelle spese
che danno il diritto alla detrazione IRPEF al 36%. Con lo stesso
provvedimento sono stati anche ampliati gli importi “anticipabili”,
non più limitati alle sole quote di TFR ma rappresentati
invece dall’intera posizione maturata dal lavoratore. Volendo
essere sottili, con l’anticipazione sul fondo pensione si
conferisce la possibilità a categorie di lavoratori come
gli autonomi e i liberi professionisti di beneficiare “di
fatto” di un istituto come quello della “liquidazione”
che non è loro proprio essendo invece connaturato al rapporto
di lavoro dipendente. |