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PENSIONI
LE FASI DI UN FONDO PENSIONE

ADESIONE: attraverso la scheda o prospetto informativo il risparmiatore (prima del dlgs.47/2000 coincideva necessariamente con lo status di lavoratore) conosce le caratteristiche del fondo pensione, le politiche d’investimento, le performance passate e i rischi, i costi (d’entrata, d’uscita, di gestione), i versamenti e le possibilità di trasferimento, riscatto e anticipazioni e le modalità di erogazione della pensione integrativa. L’ingresso del lavoratore al fondo pensione si concretizza attraverso la compilazione dell’apposita scheda di adesione (o modulo di sottoscrizione), con la indicazione delle caratteristiche dell’aderente, le sue scelte in tema di linee di investimento, la contribuzione in percentuale del reddito. Registrata la adesione, il fondo pensione “apre” un conto individuale intestato al singolo risparmiatore.

CONTRIBUZIONE: la contribuzione rappresenta la linfa di funzionamento di un fondo pensione. Nell’adesione individuale ad un fondo pensione aperto la contribuzione è decisa dal lavoratore autonomo o dal libero professionista, per i fondi pensione chiusi le quote di contribuzione sono stabilite dalle parti istitutive (impresa e sindacato) in sede di contrattazione collettiva e derivano da tre fonti:
- dal datore di lavoro
- dal lavoratore
- dal TFR (trattamento di fine rapporto)
Il “quantum” di contribuzione è determinato in genere in misura proporzionale rispetto al reddito annuale. La quota di TFR prelevata è pari al contributo del dipendente e di quella a carico del datore di lavoro; per i lavoratori la cui prima occupazione si sia perfezionata in data successiva al 28 aprile 1993 il versamento del TFR è integrale.

GESTIONE FINANZIARIA: I contributi versati vengono investiti dal gestore secondo la linea scelta dal risparmiatore al momento dell’adesione in base alla triade di considerazioni legata al profilo rischio/rendimento/orizzonte temporale. In genere il fondo pensione è multicomparto , essendo cioè strutturato in diverse linee d’ investimento (azionario, obbligazionario, bilanciato, monetario, a rendimento minimo garantito). La prestazione finale (quanto percepirò in termini di pensione integrativa) dipenderà allora essenzialmente dalla capitalizzazione dei contributi versati.

PRESTAZIONI: la normativa prevede o la conversione del montante individuale in una rendita vitalizia al 100%, o l’ incasso al 50% in unica soluzione e comunque la conversione in rendita del residuo 50%. Come si trasforma tecnicamente il montante individuale in pensione? La trasformazione viene fatta da una compagnia assicurativa con cui il fondo pensione stipula apposita convenzione, cui viene trasferito il montante quale “prezzo” (premio unico) per acquistare il flusso di reddito annuo che costituisce la pensione complementare. L’assicurazione utilizza essenzialmente tre parametri:
- le tavole demografiche di mortalità (per sesso ed età)
- il tasso tecnico d’interesse (minimo garantito)
- i caricamenti (commissione assicurativa per il servizio di erogazione della rendita)
Da questi tre elementi si ricava con formula attuariale un coefficiente tecnico di trasformazione che, moltiplicato per il montante (al netto della imposizione fiscale), dà la rendita vitalizia complementare da erogare.
I fondi pensione possono erogare due assegni:
- la pensione complementare di vecchiaia
- la pensione complementare di anzianità
Il lavoratore iscritto al fondo pensione ha diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio. Per maturare il diritto alla pensione complementare di vecchiaia bisogna essere comunque iscritti al fondo da almeno 5 anni (in caso contrario si può riscattare la propria posizione alle condizioni stabilite dalla legge e dal fondo). Per ottenere invece la pensione complementare di anzianità bisogna aver cessato l’attività lavorativa che comportava la partecipazione al fondo pensione ; bisogna cioè aver raggiunto un’età pari a quella stabilita per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio diminuita di almeno 10 anni. In ogni caso per avere diritto alla pensione complementare di anzianità bisognerà comunque vantare almeno 15 anni di iscrizione al fondo pensione.

RISCATTO: è possibile riscattare definitivamente a due condizioni:
- se si smette di lavoratore
- se non sussistono più i requisiti di partecipazione al fondo stabiliti dalle fonti istitutive
In entrambi i casi il lavoratore può “recuperare” i contributi versati naturalmente comprensivi del rendimento maturato fino a quel momento. Le fattispecie concrete sono ad esempio il licenziamento, il cambiamento di lavoro, la morte, l’ invalidità permanente, la cessazione dell’attività non per pensionamento. Va comunque detto come nel caso particolare del venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo il lavoratore , oltre al riscatto, ha altre due possibilità:
- iscriversi se esiste alla cassa previdenziale del nuovo comparto produttivo
- aderire ad un fondo aperto
Ne consegue che il fondo pensione è un impegno a lungo termine, presentando un attenuato grado di liquidità (markeability)considerando che le quote di partecipazione al fondo non sono liquidabili (vendibili) sul mercato come si farebbe invece con normali titoli finanziari. Altro elemento di rigidità è ancora rappresentato dalla circostanza per cui i lavoratori dipendenti non possono “esigere” il TFR maturato al termine di ogni rapporto di lavoro ma solamente a termine della intera carriera lavorativa. Il forte legame lavoratore/fondo pensione va rinvenuto poi anche nella considerazione per cui sia andando in pensione che in caso di sospensione del rapporto di lavoro (e di conseguenza della retribuzione e dei contributi) il lavoratore resta associato al fondo. Ed ancora , in caso di cassa integrazione guadagni se si passa da un rapporto di lavoro a tempo pieno ad uno di tipo parziale, se si è temporaneamente in malattia, non cambia nulla nel rapporto tra lavoratore e fondo pensione; semplicemente il contributo versato si riduce in proporzione alla riduzione della retribuzione annua. In caso poi di mobilità esterna o di perdita del posto di lavoro se lo si desidera si può mantenere l’iscrizione al fondo senza versare i contributi. In caso di morte prima del raggiungimento dell’età pensionabile il montante accumulato viene ereditato dal coniuge, dai flgli o dai genitori ( a carico) ovvero da altro beneficiario espressamente indicato dal lavoratore

TRASFERIMENTO: dopo un periodo di permanenza minima di cinque anni (i primi cinque anni di istituzione del fondo, dopo saranno solo tre) è possibile trasferire la propria posizione pensionistica ad altro fondo pensione. E’ importante sottolineare come il trasferimento da fondo a fondo è fiscalmente neutrale (portabiliry). Il trasferimento riguarda l’intera posizione individuale e non solamente le quote maturate per effetto del trasferimento del TFR e del contributo del lavoratore.

ANTICIPAZIONI: l’istituto dell’ anticipazione su fondo pensione deriva dall’anticipazione sul TFR prevista dall’art.2120 cc così come modificato dalla legge 297 dell’82. Nella normativa originaria sui fondi pensione si prevedeva infatti che fosse possibile chiedere anticipazioni sulla sola quota di TFR “a fondo pensione”, dopo che fossero trascorsi almeno 8 anni per far fronte a spese sanitarie o per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli documentato da atto notarile. Nel ’99 con la legge n.133 oltre a questi due casi sono stati aggiunti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione della casa stessa, in pratica tutte quelle spese che danno il diritto alla detrazione IRPEF al 36%. Con lo stesso provvedimento sono stati anche ampliati gli importi “anticipabili”, non più limitati alle sole quote di TFR ma rappresentati invece dall’intera posizione maturata dal lavoratore. Volendo essere sottili, con l’anticipazione sul fondo pensione si conferisce la possibilità a categorie di lavoratori come gli autonomi e i liberi professionisti di beneficiare “di fatto” di un istituto come quello della “liquidazione” che non è loro proprio essendo invece connaturato al rapporto di lavoro dipendente.

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